Principali novità relative alla Dichiarazione dei redditi per i possessori di criptovalute per il 2024
La Legge di Bilancio 2023 ha apportato importanti modifiche alla normativa fiscale riguardante le cripto-attività per i contribuenti Italiani, modificando la Dichiarazione Criptovalute 2024. Tra i cambiamenti principali, è stata eliminata l’equiparazione tra valute estere e valute virtuali, abolendo così la soglia di 51.645,69 euro. Inoltre, è stata introdotta una definizione di cripto-attività, basata sui principi del regolamento MiCAR. Infine, sono state stabilite nuove regole fiscali specifiche per questi strumenti. L’articolo 1, comma 126 della Legge n. 197/22 ha infatti aggiunto il comma c-sexies) all’articolo 67, comma 1 del TUIR, includendo tra i redditi diversi di natura finanziaria la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Definizione di cripto-attività
Ai fini fiscali, le cripto-attività sono definite come una “rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga, comunque denominata”. Questa nuova definizione va oltre il precedente concetto di criptovaluta, includendo un insieme più ampio di asset, tra cui anche i Non-Fungible Token (NFT).
Il nuovo regime impositivo
A partire dal 2023, il regime impositivo delle cripto-attività considera come redditi diversi di natura finanziaria le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante:
- Rimborso: come, ad esempio, il rimborso ricevuto dopo il fallimento di un exchange.
- Cessione a titolo oneroso: come la vendita o conversione in valuta fiat, inclusi l’acquisto di beni o servizi direttamente in cripto-attività.
- Permuta: quando vengono scambiate cripto-attività con diverse caratteristiche e funzioni, come ad esempio lo scambio di ETH per un NFT.
- Detenzione di cripto-attività: tra cui rientra, ad esempio, lo staking.
Dall’impostazione assunta dal legislatore si comprende, quindi, che viene meno la previsione per cui la natura di plusvalenza è subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a 51.645,69 euro. Inoltre, non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Infine, i proventi dell’attività di staking “trasmigrano” dai redditi di capitale ai redditi diversi di natura finanziaria.
Permuta tra criptovalute e stablecoin
Con riferimento alla permuta tra cripto-valute e stablecoin, è stato chiarito che la permuta tra una cripto-valuta e un e-money token (tipologia di cripto-attività che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta ufficiale.), è fiscalmente rilevante; Al contrario, la permuta tra cripto-valute e asset-referenced-token (tipologia di cripto-attività che non è un token di moneta elettronica e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o diritto o a una combinazione dei due, compresa una o più valute ufficiali), non è fiscalmente rilevante.
Soglia di esenzione da imposizione di 2.000 euro
La normativa prevede una soglia di esclusione dall’imposizione pari a 2.000 euro. Rientrano dunque tra i redditi tassabili solo le plusvalenze realizzate nel periodo d’imposta complessivamente non inferiori a 2.000 euro, costituendo una sorta di franchigia minima. Questa soglia vale anche in caso di minusvalenze. È infatti possibile riportare in deduzione le minusvalenze nei periodi successivi (fino al quarto anno), ma solo per importi superiori a 2.000 euro. In merito a questo, si specifica che non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lett. da c) a c-quinquies) del co. 1 dell’art. 67 del TUIR. e dunque le plusvalenze derivanti da cripto-attività potranno essere compensate esclusivamente con minusvalenze derivanti da cripto-attività.
Base imponibile e determinazione delle plusvalenze
La nuova integrazione al comma 9-bis dell’art. 68 del TUIR stabilisce che le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse. Inoltre, i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività, come lo staking, sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione. Pertanto, l’importo da tassare è il provento lordo. È stato poi specificato che, nel caso di operazioni con cripto-attività aventi la medesima denominazione, per la determinazione del costo o del valore di acquisto si deve applicare il Metodo LIFO (Last In First Out), per cui si considerano cedute per prime le cripto-attività acquisite in data più recente.
Costo fiscalmente riconosciuto
Un aspetto fondamentale è la definizione del valore di costo della cripto-attività. La normativa prevede che il costo o valore di acquisto debba essere documentato dal contribuente, basandosi su “elementi certi e precisi” e che in assenza di tale documentazione, il costo venga considerato pari a zero. Si specifica poi che per le cripto-attività pervenute per successione, si assume il valore dichiarato o definito ai fini dell’imposta sulle successioni e che per le cripto-attività pervenute per donazione, si assuma il costo del donante.
Aliquota applicata
Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 461/97.
Guida alla compilazione del Quadro RT – Dichiarazione Criptovalute 2024
Di seguito la modalità di compilazione della sezione II-B del Quadro RT relativa alle plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività:
Rigo Quadro RT | Compilazione |
RT31 – Totale dei corrispettivi | Indicare il totale dei corrispettivi percepiti ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate. |
RT32 – Totale dei costi o dei valori di acquisto | Indicare l’importo complessivo del costo o del valore di acquisto delle cripto-attività. |
RT33 – Plusvalenze (RT31 – RT32) | Indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo RT31 e l’importo di rigo RT32, se positiva. Tale differenza deve essere non inferiore a 2.000 euro. Se il risultato è negativo per un importo superiore a 2.000 euro riportare tale importo nella colonna 1. |
RT34 – Eccedenza di minusvalenze | Indicare le minusvalenze degli anni precedenti da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione. |
RT35 – Eccedenza di minusvalenze certificate dagli intermediari | Indicare le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto. |
RT36 – Differenza (RT33 col 2 – RT34 – RT35 col. 2) | Differenza tra le plusvalenze dell’anno ed il riporto di minusvalenze precedenti. |
RT37 – Imposta sostitutiva dovuta | Indicare l’imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell’importo di rigo RT36. |
RT38 – Eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata | Indicare l’eccedenza d’imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell’importo indicato nel rigo RT37. |
RT39 – Imposta sostitutiva dovuta | Indicare l’ammontare dell’imposta sostitutiva effettivamente dovuta che è pari al seguente risultato: RT37 – RT38. |
Imposta sul valore delle cripto-attività
A partire dall’1 gennaio 2023 entra in vigore l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVACA). Si tratta di un’imposta patrimoniale pari allo 0,2% del valore del portafoglio di cripto-attività al 31 dicembre di ogni anno, calcolato proporzionalmente ai giorni di possesso delle cripto-attività. Nel caso in cui le cripto-attività non siano più possedute alla data del 31 dicembre, si deve far riferimento al valore rilevato al termine del periodo di detenzione. L’imposta sul valore delle cripto-attività è dovuta in tutti i casi in cui non vi sia un intermediario (exchange) che trattenga l’imposta e la versi per conto del contribuente (imposta di bollo). Laddove l’exchange abbia versato l’imposta al posto dell’utente, la stessa non è dovuta limitatamente ai fondi detenuti sull’exchange. Esistono diverse soglie relative al versamento dell’imposta:
- Se l’ammontare risulta minore di 12 euro, non è dovuta.
- Se l’ammontare risulta compreso tra 12 euro e 51,65 euro, si paga normalmente, non è possibile rateizzare il pagamento e non sono dovuti acconti.
- Se l’ammontare risulta compreso tra 51,65 euro e 257,52 euro, oltre al pagamento standard, è dovuto l’acconto sull’anno successivo ma non è possibile rateizzare il pagamento.
- Se l’ammontare risulta maggiore di 257,52 euro, oltre al pagamento standard, è dovuto l’acconto sull’anno successivo ed è possibile rateizzare il versamento in due rate (40% e 60%).
Il monitoraggio fiscale
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto alcune importanti modifiche per il monitoraggio fiscale delle cripto-attività. L’articolo 1, comma 129, lettera c), stabilisce che le persone fisiche sono obbligate a compilare il quadro RW per il possesso di cripto-attività. A partire dal 1° gennaio 2023, scatta quindi l’obbligo di monitoraggio fiscale per tutte le cripto-attività, indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione, e sia che esse siano detenute all’estero o in Italia. Non esiste un limite minimo che esenti dalla dichiarazione: le cripto-attività devono sempre essere dichiarate, indipendentemente dal fatto che siano o meno realizzate plusvalenze. La dichiarazione può essere effettuata tramite il nuovo Quadro W, per coloro che presentano il modello 730, oppure tramite il classico quadro RW presente nel modello redditi persone fisiche. Dal punto di vista operativo, l’Agenzia delle Entrate specifica nella Circolare del 27 ottobre 2023 n. 30 che potrà essere compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, fermo restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria. Non devono invece essere indicate nel quadro RW, le cripto-attività per le quali il contribuente, sia in grado di dimostrare, attraverso la presentazione di una denuncia presso un’autorità di pubblica sicurezza, di aver smarrito o aver subito il furto delle chiavi private. Le sanzioni per la mancata compilazione dei quadri W o RW possono variare dal 3% al 15% degli importi non dichiarati.
Guida alla compilazione del Quadro RW – Dichiarazione Criptovalute 2024
Di seguito la modalità di compilazione di un rigo del Quadro RW:
Colonna Quadro RW | Compilazione |
Colonna 1 – Codice titolo di possesso | Indicare “1” per segnalare la proprietà delle cripto-attività. |
Colonna 3 – Codice individuazione bene | Indicare “21” per le “Cripto-attività”. |
Colonna 5 – Quota di possesso | Indicare la quota di possesso (in percentuale) dell’investimento. “100” se si è l’unico proprietario. |
Colonna 6 – Criterio determinazione del valore | Indicare “1” per utilizzare il “valore di mercato”. |
Colonna 7 – Valore iniziale | Indicare il valore all’inizio del periodo d’imposta o al primo giorno di detenzione dell’attività. |
Colonna 8 – Valore finale | Indicare il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell’attività. |
Colonna 10 – Giorni IVAFE-IC | Indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’imposta sul valore delle cripto-attività. Il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’imposta sul valore delle cripto-attività. |
Colonna 14 – Codice | Indicare “3” per la compilazione del quadro reddituali RT conseguente al cespite indicato oggetto di monitoraggio. |
Colonna 33 – IC | Indicare lo 0,2 per cento rapportandolo al valore indicato in colonna 8 alla quota (Col. 5) e al periodo di possesso (Col. 10). |
Colonna 34 – IC dovuta | Indicare l’imposta sulle cripto-attività dovuta pari alla differenza tra l’imposta calcolata (Col. 33) e il credito d’imposta spettante (Col. 12). |
Come si compila il rigo RW8 imposta cripto-attività
Colonna Quadro RW | Compilazione |
Colonna 1 – Totale imposta dovuta | Indicare l’imposta dovuta sommando gli importi delle colonne 34. |
Colonna 5 – Imposta a debito | Indicare l’imposta che deve essere versata tramite F24 secondo le scadenze previste dall’IRPEF. |
L’articolo nasce grazie alla partnership strategica tra Cryptosmart e Okipo, software italiano per la Reportistica Fiscale di cripto-attività a cui fare riferimento per la Dichiarazione criptovalute 2024. Per ricevere lo sconto fare riferimento alla newsletter inviata ai nostri clienti, con il codice sconto.